Alcune informazioni utili su quali soggetti possono chiedere i benefici di legge, come elargizioni e mutui.
Estorsione
I soggetti legittimati a presentare la domanda per ottenere i benefici di legge (elargizioni e mutui):
a) esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque
economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in
conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste
estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata
adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale;
b) con il consenso dell’interessato, gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni
aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività
estorsive, purché iscritte nell’apposito albo tenuto dal Prefetto, nonché il Consiglio
nazionale del relativo ordine professionale o una delle Associazioni nazionali di
categoria rappresentate nel C.N.E.L.;
c) gli altri soggetti (terzi danneggiati dall’evento lesivo) diversi da quelli di cui sopra;
d) i superstiti della vittima (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more
uxorio e altri soggetti conviventi nei tre anni precedenti l’evento a carico della
persona);
e) il soggetto dichiarato fallito (ferme restando le condizioni di cui all’art. 4 della legge
n. 44/1999), previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento - da
acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico -
a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 267/1942, ovvero per delitti contro il
patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, né sia indagato o
imputato per gli stessi reati;
f) l’imprenditore di fatto e il collaboratore nell’impresa familiare, con eventuale cointestazione.
Usura
I soggetti legittimati a presentare la domanda per ottenere i benefici di legge (elargizioni e mutui):
a) i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di
essere vittime del delitto di usura e risultino altresì parti offese nel relativo
procedimento penale;
b) il soggetto dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al
fallimento, - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del
beneficio economico - a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne
definitive per i reati di cui al titolo VI del R.D. n. 267/1942, ovvero per delitti contro la
P.A., la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio, l’economia
pubblica, l’industria e il commercio.
fonte https://www.interno.gov.it/
I chiarimenti del Ministero dell'Interno su estorsione, usura e sostegni.
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