Alcuni chiarimenti sulle condizioni per ottenere i benefici di legge.
Estorsione
L’elargizione è concessa a condizione che:
a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche
dopo la presentazione della domanda;
b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai
sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale;
c) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di
prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né risulti destinataria di
provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della
riabilitazione;
d) il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, nel caso di intimidazione anche
ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con
l’esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
Usura
Il mutuo è concesso a condizione che:
a) il soggetto non sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno
dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2 lett. a, del codice
di procedura penale, ovvero sottoposto a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 159/2011;
b) il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in
cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.
fonte https://www.interno.gov.it/
I chiarimenti del Ministero dell'Interno sulle condizioni di accesso ai benefici.
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