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Tassi usura terzo trimestre 2023

Il decreto del Mef con le nuove soglie dei tassi usura per il periodo compreso tra luglio e dicembre.


La comunicazione

Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 63632 del 26 giugno 2023 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi soglia che saranno in vigore durante il corso del terzo trimestre dell’anno in corso, ovvero nel periodo compreso tra il mese di luglio 2023 ed il mese di settembre 2023. Per questo periodo la Direzione Generale Regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Dipartimento del Tesoro ha previsto dei tassi superati i quali gli interessi vengono considerati come usurari.


Valori e decreti

I valori medi derivanti dalla rilevazione statistica periodica, corretti per le eventuali variazioni

dei tassi sulle operazioni di politica monetaria successive al trimestre di riferimento, costituiscono la base per il calcolo dei “tassi soglia”. Questi ultimi rappresentano il limite oltre il quale gli interessi sono considerati “usurari”, da chiunque pretesi o incassati (art.644, comma 3 del codice penale, Legge n.108/1996, art.2). Ai tassi rilevati è stata apportata una correzione al rialzo pari a circa 83 punti base in ragione delle variazioni del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale (Legge n. 108/96, art.2). I Decreti trimestrali riportano inoltre i valori della maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto ai tassi di interesse corrispettivi, risultanti da una rilevazione statistica campionaria condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Ministero. I “decreti tassi” sono disponibili anche sul sito istituzionale del MEF; essi sono affissi dagli intermediari creditizi nei locali aperti al pubblico. A fini informativi, la Banca d’Italia rende noti, altresì, i valori medi dei compensi di mediazione percepiti nel primo trimestre 2023 dai Mediatori Creditizi autorizzati, aggregati in tre categorie di operazioni. La L. n.108/96 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui il compenso richiesto o incassato risulti sproporzionato rispetto all’opera di mediazione prestata, senza tuttavia stabilire una soglia.


Ai tassi rilevati è stata apportata una correzione al rialzo pari a circa 83 punti base in ragione delle variazioni del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale (Legge n. 108/96, art.2).

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