Ecco le conseguenze, ed i rischi, per i risparmiatori nel caso in cui venga saltata una o più rate di mutuo.
I tempi
In caso di ritardato pagamento (totale o parziale) di una rata per oltre 30 giorni l'intermediario è tenuto a informare il cliente circa le conseguenze degli omessi pagamenti (ad esempio l'applicazione degli interessi di mora; la perdita del diritto di proprietà dell'immobile ipotecato) e le misure di sostegno eventualmente disponibili (ad esempio, le misure pubbliche o quelle messe a punto in sede di autoregolamentazione). Gli interessi di mora si aggiungono alle somme già dovute.
La Centrale dei Rischi
Un'ulteriore conseguenza dei mancati o ritardati pagamenti è che ne rimane traccia nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia e negli altri sistemi informativi sul credito gestiti da operatori privati (ad es. CRIF). Nei casi più gravi di inadempimento degli impegni contrattuali il cliente può essere, in tali sistemi informativi, classificato "a sofferenza". Ciò può compromettere la possibilità di ottenere un nuovo finanziamento in futuro. Le banche informano in modo preventivo i clienti la prima volta che vengono segnalati negativamente in uno di questi archivi. Questa informativa viene fornita insieme ai solleciti di pagamento oppure con una comunicazione autonoma.
Il cliente ha diritto all'accesso alle informazioni censite negli archivi, alla loro riservatezza e alla correzione in caso di errori. Nel caso della Centrale dei Rischi, che come detto è gestita dalla Banca d'Italia, l'accesso è gratuito e molto facile: il modo più semplice è andare nella sezione servizi on-line del sito della Banca d'Italia.
Commentaires